I manufatti culturali sono oggetti prodotti dall'uomo, in altre parole manufatti archeologici. Nella legge italiana (1939 e 1976) sono inclusi anche i reperti fossili. Nella maggior parte delle regioni e delle province le competenze scientifiche (non legali) sono state trasferite ai rispettivi musei naturali e/o università e ai paleontologi ivi impiegati. I "beni archeologici/culturali" sono, secondo la legge italiana, di proprietà dello Stato e quindi possono essere trovati per caso da un privato, che però non ne diventa proprietario. La legge italiana stabilisce inoltre che se qualcuno ha fatto un ritrovamento che potrebbe essere di interesse paleontologico, deve consegnarlo entro 48 ore agli appositi rappresentanti legali dello Stato (Soprintendenza ai Monumenti, polizia, forestale, carabiniere ecc.) Questo per quanto riguarda il background legale, ora per la pratica.
In caso di ritrovamento di un fossile o di una pietra di dubbio interesse scientifico/paleontologico, la procedura standard è questa:
Se non è di interesse scientifico, il ritrovatore può teoricamente portarselo a casa, ma deve essere consapevole che questo non lo rende proprietario, perché in questo caso lo Stato o la nostra provincia rimangono proprietari. Dal momento che ha denunciato il fatto, è legalmente a posto. I pezzi che potrebbero essere rilevanti dovrebbero essere portati al museo naturalistico per essere esaminati. Se il sospetto è confermato, i reperti scientifici finiscono nel deposito del museo, dove possono essere visionati dal ritrovatore in qualsiasi momento, a condizione che i suoi dati siano stati registrati.
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